Importanza e Obbligo dell'uso delle cinture di sicurezza - Normativa italiana- Cinture di sicurezza e sedili posteriori in Italia- Viviana Fiorella Liuzzi Avvocato italiano e abogado spagnolo copyright 2021 - LIUZZI e LIUZZI Studio legale e tributario Internazionale in Italia e Spagna. Avvocato, Dottore Commercialista Italia- Spagna. Avvocato Cassazionista in Italia e Abogado in Spagna dal 2006 Viviana Fiorella Liuzzi titolare dello Studio

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Importanza e Obbligo dell'uso delle cinture di sicurezza - Normativa italiana- Cinture di sicurezza e sedili posteriori in Italia- Viviana Fiorella Liuzzi Avvocato italiano e abogado spagnolo copyright 2021

è obbligatorio usare la cintura di sicurezza in Italia
L’IMPORTANZA E L’OBBLIGO DELL’UTILIZZO DELLE CINTURE DI SICUREZZA POSTERIORI
Avvocato Viviana Fiorella Liuzzi
Marzo 2010
Purtroppo la maggior parte degli automobilisti italiani ignora completamente l’esistenza di una norma importantissima da una parte per la tutela della propria incolumità nonché di quella dei terzi trasportati dall’altra per le conseguenze sanzionatorie amministrative (nonchè civili e penali) che scaturiscono, in seguito alla sua inosservanza: mi riferisco all’art. 172 del Codice della Strada il quale dispone l’obbligo non solo per il conducente, ma anche per i passeggeri delle autovetture, di utilizzare le cinture di sicurezza prevedendo la sanzione amministrativa del pagamento di un importo che va da 74 a 299 Euro in caso di sua inosservanza, sanzione che sarà a carico del passeggero, terzo trasportato, nell’ipotesi in cui questi non la utilizzi.

RICORDATE: ANCHE I PASSEGGERI CHE SIEDONO SUI SEDILI POSTERIORI DELLE AUTOVETTURE HANNO L’OBBLIGO DI UTILIZZARE LE CINTURE DI SICUREZZA.

Nell’ipotesi in cui non le indossino essi rischiano una sanzione
che va dai 74 ai 299 Euro.

IL CONDUCENTE DEL VEICOLO DEVE IMPORRE L’USO DELLE CINTURE DI SICUREZZA AI PASSEGGERI CHE VIAGGIANO CON LUI, SIA SUI SEDILI ANTERIORI SIA SUI SEDILI POSTERIORI

Infatti le conseguenze giuridiche dell’inadempimento dell’obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza dei passeggeri non sono costituite solamente da una sanzione amministrativa: il conducente del veicolo ha l’obbligo di imporre l’uso delle cinture di sicurezza ai passeggeri che viaggiano con lui e, in caso di rifiuto può legittimamente rifiutare il trasporto delle stesse o non continuare nella marcia se non vuole rispondere, in caso di incidente mortale, di omicidio colposo o in caso di lesioni, di lesioni personali colpose.


E’ stata proprio la Corte di Cassazione, 4° Sezione Penale, nella recente Sentenza 3585 a stabilire tale obbligo configurando il dovere del conducente del veicolo di prevenire le imprudenze dei passeggeri trasportati, confermando la condanna per omicidio colposo nei confronti di Antonino A., un giovane siciliano che guidava con a bordo un amico, privo delle cinture di sicurezza, che morì sbattendo il capo contro il parabrezza dopo che il conducente aveva perso il controllo della vettura.


OLTRE ALLE CONSEGUENZE GIURIDICHE DELL’INADEMPIMENTO DELL’OBBLIGO RELATIVO ALL’UTILIZZO DELLE CINTURE DI SICUREZZA DEI PASSEGGERI OVVIAMENTE SUSSISTONO DELLE RAGIONI VOLTE ALLA TUTELA DELLA VITA PIU’ CHE VALIDE PER PROCEDERE AL LORO UTILIZZO:

Il risultato di test ed indagini sulle vetture ha dimostrato infatti che la probabilità di morte dei passeggeri seduti sui sedili anteriori aumentano del 20% nell’ipotesi in cui i passeggeri seduti sui sedili posteriori non utilizzino le cinture di sicurezza dato che , in caso d’urto, un trasportato posteriore si trasforma in una specie di proiettile che va a sbattere normalmente contro la testa del conducente o del passeggero anteriore procurandogli spesso un trauma cranico grave che può essere in certi casi mortale.

RICORDATE: QUANDO SALITE IN MACCHINA OBBLIGATE I PASSEGGERI AD ALLACCIARE LE CINTURE DI SICUREZZA, VOI SIETE RESPONSABILI, DA QUANDO LA MACCHINA PARTE FINO A QUANDO SI FERMA DELLA LORO INCOLUMITA’.


Ecco cosa dispone l’art. 172 del Codice della Strada (così come modificato dalla L. 29 luglio 2010, n. 120) e che entrerà in vigore il 13/08/2010


172.Uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di

ritenuta per bambini.

1. Il conducente e i passeggeri dei veicoli della

categoria L6e, dotati di carrozzeria chiusa, di cui

all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva

2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18

marzo 2002, e dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3,

di cui all'articolo 47, comma 2, del presente codice,

muniti di cintura di sicurezza, hanno l'obbligo di

utilizzarle in qualsiasi situazione di marcia. I bambini di

statura inferiore a 1,50 m devono essere assicurati al

sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al

loro peso, di tipo omologato secondo le normative stabilite

dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,

conformemente ai regolamenti della Commissione economica

per l'Europa delle Nazioni Unite o alle equivalenti

direttive comunitarie.

2. Il conducente del veicolo e' tenuto ad assicurarsi

della persistente efficienza dei dispositivi di cui al

comma 1.

3. Sui veicoli delle categorie M1, N1, N2 ed N3

sprovvisti di sistemi di ritenuta:

a) i bambini di eta' fino a tre anni non possono

viaggiare;

b) i bambini di eta' superiore ai tre anni possono

occupare un sedile anteriore solo se la loro statura supera

1,50 m.

4. I bambini di statura non superiore a 1,50 m, quando

viaggiano negli autoveicoli per il trasporto di persone in

servizio pubblico di piazza o negli autoveicoli adibiti al

noleggio con conducente, possono non essere assicurati al

sedile con un sistema di ritenuta per bambini, a condizione

che non occupino un sedile anteriore e siano accompagnati

da almeno un passeggero di eta' non inferiore ad anni

sedici.

5. I bambini non possono essere trasportati utilizzando

un seggiolino di sicurezza rivolto all'indietro su un

sedile passeggeri protetto da airbag frontale, a meno che

l'airbag medesimo non sia stato disattivato anche in

maniera automatica adeguata.

6. Tutti gli occupanti, di eta' superiore a tre anni, dei

veicoli in circolazione delle categorie M2 ed M3 devono

utilizzare, quando sono seduti, i sistemi di sicurezza di

cui i veicoli stessi sono provvisti. I bambini devono

essere assicurati con sistemi di ritenuta per bambini,

eventualmente presenti sui veicoli delle categorie M2 ed

M3, solo se di tipo omologato secondo quanto previsto al

comma 1.

7. I passeggeri dei veicoli delle categorie M2 ed M3

devono essere informati dell'obbligo di utilizzare le

cinture di sicurezza, quando sono seduti ed il veicolo e'

in movimento, mediante cartelli o pittogrammi, conformi al

modello figurante nell'allegato alla direttiva 2003/20/CE,

apposti in modo ben visibile su ogni sedile. Inoltre, la

suddetta informazione puo' essere fornita dal conducente,

dal bigliettaio, dalla persona designata come capogruppo o

mediante sistemi audiovisivi quale il video.

8. Sono esentati dall'obbligo di uso delle cinture di

sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini:

a) gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di

polizia municipale e provinciale nell'espletamento di un

servizio di emergenza;

b) i conducenti e gli addetti dei veicoli del servizio

antincendio e sanitario in caso di intervento di emergenza;

b-bis) i conducenti dei veicoli con allestimenti

specifici per la raccolta e per il trasporto di rifiuti e

dei veicoli ad uso speciale, quando sono impiegati in

attivita' di igiene ambientale nell'ambito dei centri

abitati, comprese le zone industriali e artigianali;

c) gli appartenenti ai servizi di vigilanza privati

regolarmente riconosciuti che effettuano scorte;

d) gli istruttori di guida quando esplicano le funzioni

previste dall'articolo 122, comma 2;

e) le persone che risultino, sulla base di certificazione

rilasciata dalla unita' sanitaria locale o dalle competenti

autorita' di altro Stato membro delle Comunita' europee,

affette da patologie particolari o che presentino

condizioni fisiche che costituiscono controindicazione

specifica all'uso dei dispositivi di ritenuta. Tale

certificazione deve indicare la durata di validita', deve

recare il simbolo previsto nell'articolo 5 della direttiva

91/671/CEE e deve essere esibita su richiesta degli organi

di polizia di cui all'articolo 12;

f) le donne in stato di gravidanza sulla base della

certificazione rilasciata dal ginecologo curante che

comprovi condizioni di rischio particolari conseguenti

all'uso delle cinture di sicurezza;

g) i passeggeri dei veicoli M2 ed M3 autorizzati al

trasporto di passeggeri in piedi ed adibiti al trasporto

locale e che circolano in zona urbana;

h) gli appartenenti alle forze armate nell'espletamento

di attivita' istituzionali nelle situazioni di emergenza.

9. Fino all'8 maggio 2009, sono esentati dall'obbligo di

cui al comma 1 i bambini di eta' inferiore ad anni dieci

trasportati in soprannumero sui posti posteriori delle

autovetture e degli autoveicoli adibiti al trasporto

promiscuo di persone e cose, di cui dell'articolo 169,

comma 5, a condizione che siano accompagnati da almeno un

passeggero di eta' non inferiore ad anni sedici.

10. Chiunque non fa uso dei dispositivi di ritenuta,

cioe' delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta

per bambini, e' soggetto alla sanzione amministrativa del

pagamento di una somma da euro 74 a euro 299. Quando il

mancato uso riguarda il minore, della violazione risponde

il conducente ovvero, se presente sul veicolo al momento

del fatto, chi e' tenuto alla sorveglianza del minore

stesso. Quando il conducente sia incorso, in un periodo di

due anni, in una delle violazioni di cui al presente comma

per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue la

sanzione amministrativa accessoria della sospensione della

patente da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I,

sezione II, del titolo VI.

11. Chiunque, pur facendo uso dei dispositivi di

ritenuta, ne altera od ostacola il normale funzionamento

degli stessi e' soggetto alla sanzione amministrativa del

pagamento di una somma da euro 37 a euro 150.

12. Chiunque importa o produce per la commercializzazione

sul territorio nazionale e chi commercializza dispositivi

di ritenuta di tipo non omologato e' soggetto alla sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da euro 779 a

euro 3.119.

13. I dispositivi di ritenuta di cui al comma 12,

ancorche' installati sui veicoli, sono soggetti al

sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi

delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

**************
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